|
Decreto 07.01.2005 “Norme tecniche
procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili
d’incendio”
L’entrata
in vigore del Decreto 07.01.2005 (Ministero dell’Interno), pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04.02.2005, recependo la norma UNI EN
3/7:2004, abroga il D.M. 20.12.1982, che regolamenta la classificazione e
l’omologazione degli estintori portatili d’incendio,
permettendo così all’Italia di allinearsi alle regole europee in
materia.
In questo
modo è liberalizzato, anche in Italia, il commercio degli estintori
costruiti secondo le regole elaborate nell’ambito della Comunità
Europea.
Il Decreto
in oggetto entra in vigore il giorno 03.08.2005; dopo quella data potranno
essere espletate le procedure per l’ottenimento delle omologazioni,
da parte dei produttori italiani, e per l’ottenimento delle
commercializzazioni, da parte dei produttori esteri.
Le novità più significative sono contenute
nei seguenti articoli:
|
Art.
1
|
E’ confermato
il rispetto della direttiva 97/23/CE, recepita in Italia con il Decreto
Legislativo n. 93 del 25.02.2000, relativamente ai rischi legati alla
pressione (normativa PED).
|
|
Art.
2
|
La norma UNI EN 3/7:2004
sostituisce il Decreto M.I. del 20.12.1982 nelle procedure di valutazione
degli estintori portatili; alla Direzione Centrale di VVF spetta la cura
degli adempimenti per il rilascio dei certificati di prova.
|
|
Art.
3
|
Tra le definizioni
delle terminologie indicate (omologazione, prototipo omologato,
produttore, laboratorio, certificato di prova), spiccano due termini che sono importanti per
l’utente:
-
Dichiarazione di conformità: dichiarazione rilasciata
dal Produttore, attestante la conformità dell’estintore acquistato
al prototipo depositato, riportante i dati di marcatura indicati nella
norma UNI EN 3/7 al punto 16, fig. 2 e l’anno di costruzione, il
numero di matricola ed il codice costruttore punzonati
sull’estintore.
-
Libretto uso e manutenzione: documento fornito
con l’estintore, riportante le seguenti informazioni: modalità ed
avvertenze d’uso; periodicità dei controlli, delle revisioni e dei
collaudi; dati tecnici relativi a pressione d’esercizio, carica
nominale, tipologia estinguente, tipologia propellente, coppia di
serraggio gruppi valvola e tipologia di controllo; elenco parti di
ricambio; avvertenze del produttore.
|
|
Art.
4
|
Ribadisce:
-
L’obbligo del produttore e del manutentore al
mantenimento della conformità dell’estintore al prototipo
depositato in tutte le sue fasi di vita.
-
L’obbligo dell’utente al mantenimento in
efficienza dell’apparecchiatura con manutenzione effettuata da
personale esperto, con l’applicazione delle procedure richieste
dalla norma UNI 9994.
-
L’obbligo dell’utente alla conservazione
della dichiarazione di conformità, per gli accertamenti da parte dei
competenti organi di controllo.
|
|
Art.
8
|
Indica le
responsabilità del produttore, che deve:
-
Garantire la conformità della produzione al prototipo
approvato.
-
Impiegare materiali conformi alla direttiva 97/23/CE
D. Lgs. N. 93 del 25.02.2000.
-
Emettere la dichiarazione di conformità.
-
Punzonare sull’estintore l’anno di costruzione,
il numero di matricola (progressivo) ed il codice del costruttore.
|
|
Art.
9
|
Precisa che il
Ministero, per mezzo del Corpo Nazionale dei VVF, effettua i controlli a
campione presso i produttori, i grossisti, gli importatori ed i commercianti;
con apposito decreto saranno stabiliti i costi legati alle operazioni di
verifica.
|
|
Art.
10
|
L’omologazione
ha validità quinquennale, non è rinnovabile nel caso di annullamento e
decade automaticamente se l’estintore subisce una modifica o se
entra in vigore una nuova normativa, che annulla o modifica quella
vigente.
L’annullamento
dell’omologazione, con conseguente divieto d’immissione
dell’estintore sul mercato, è generata da non conformità del
materiale prodotto, rispetto al prototipo depositato
|
|
Art.
11
|
Stabilisce che:
-
La commercializzazione degli estintori portatili
approvati ai sensi del DM del 20.12.1982 è consentita fino alla scadenza
dell’approvazione e comunque entro il 04.02.2007.
-
Gli estintori portatili approvati ai sensi del DM del
20.12.1982, possono essere utilizzati per 18 anni, calcolati dalla data
di produzione punzonata sul serbatoio; di conseguenza, alla scadenza del
18° anno, devono essere rimossi dal mercato.
|
|
Art.
12
|
Ricorda il rispetto
delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, nel caso di
dismissione dei componenti dell’estintore, e ricorda che gli
estinguenti devono essere conformi alle normative riguardanti la tutela
dell’ambiente e la salvaguardia della salute degli utilizzatori.
Elenca tutti i
decreti abrogati cominciando dal DM del 20.12.1982 e successive
modifiche.
Stabilisce
l’entrata in vigore del decreto dopo 180 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale (04.08.2005).
|
Di conseguenza,
a decorrere dalle prossime visite di manutenzione, il Tecnico incaricato
segnalerà gli estintori che avranno già raggiunto il 18° anno di vita e
che, all’entrata in vigore del decreto, non potranno più essere
mantenuti in servizio.
Per
l’anno 2005 le eventuali sostituzioni potranno essere effettuate solo
con estintori omologati secondo il DM 20.12.1982, che potranno essere
utilizzati per i prossimi diciotto anni.
Probabilmente,
sul finire del 2005 saranno disponibili gli estintori omologati secondo
norma UNI EN 3/7:2004.
Su
apposita circolare ministeriale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale,
saranno resi noti, con frequenza annuale, gli elenchi aggiornati degli
estintori omologati secondo il decreto in oggetto.
Il
presente decreto non riguarda gli estintori carrellati.
Per ogni
evenienza, il nostro Ufficio Commerciale ed il nostro Servizio di
Manutenzione restano a Vs disposizione per chiarimenti.
Ci è
gradita l’occasione per porgere distinti saluti.
MOZZANICA
& MOZZANICA Srl
torna
all'elenco
|