“La
nuova normativa UNI 9994 edizione 11/2003”
¨ Dal novembre 2003 è entrata in vigore
la nuova normativa UNI 9994, che ha riconfermato alcuni concetti
fondamentali del servizio, variandone altri.
Le variazioni subentrate sono le seguenti:
1. Art. 3.6 Manutentore:
da “persona fisica o giuridica specializzata e autorizzata”
diventa “persona fisica o giuridica esperta”.
2. Art. 5.2 Controllo: riconosce in pieno quanto
già esposto nel ns manuale di manutenzione “le anomalie
riscontrate devono essere eliminate, in caso contrario l’estintore
deve essere dichiarato non idoneo, sospeso dall’esercizio
e sostituito”.
3. Art. 5.3 Revisione: è richiesto e quindi
diventa tassativo
- Il ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate (verniciatura).
- La sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni
con altri nuovi.
4. Art. 5.4 Collaudo: è scomparsa la scritta
“la data di collaudo e la pressione di prova devono essere
riportate sull'estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo”.
Sono differenziate le modalità di collaudo in base al tipo
di estintore:
- Se approvato PED (Direttiva 97/23/CE – Dlgs 93/2000) il
collaudo è effettuato ogni 12 anni, con prova idraulica alla
pressione di prova (Pt 25-26 bar) incisa sul serbatoio, per 30 secondi.
- Se approvato solo Ministero Interni il collaudo è effettuato
ogni 6 anni, con prova idraulica alla pressione di 3,5 Mpa, per
1 minuto.
5. Art. 6 Cartellino: la data dell’intervento
è espressa in mese e anno nel formato mm/aa, però
la firma del Manutentore deve essere leggibile oppure deve essere
utilizzato un punzone identificativo.
6. Art. 7.2 Ricariche parziali: riconosce in pieno
quanto già esposto nel ns manuale di manutenzione, gli estintori
devono essere scaricati e l’estinguente deve essere sostituito
integralmente.
Estinguenti: conferma la ns filosofia di lavoro “l’estinguente
utilizzato deve far conservare all’estintore la conformità
al prototipo” e soprattutto il Manutentore lo deve garantire
all’utilizzatore (schede prodotto, schede di sicurezza, specifiche
di analisi, livello di estinzione ecc. ecc.).
7. Art. 9 Disposizioni generali
- L’estintore, se rimosso per manutenzione, deve essere sostituito
con uno di pari capacità estinguente.
- Le anomalie o le difformità riscontrate devono essere segnalate
all’utilizzatore.
- Il manutentore subentrante a terzi, qualora lo giudichi necessario,
deve anticipare i tempi delle operazioni di revisione.
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